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Art. 901 - Luci

Le luci che si aprono sul fondo del vicino devono:
1) essere munite di un'inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino e di una grata fissa in metallo le cui maglie non siano maggiori di tre centimetri quadrati;
2) avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal pavimento o dal suolo del luogo al quale si vuole dare luce e aria, se esse sono al piano terreno, e non minore di due metri, se sono ai piani superiori;
3) avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal suolo del fondo vicino, a meno che si tratti di locale che sia in tutto o in parte a livello inferiore al suolo del vicino e la condizione dei luoghi non consenta di osservare l'altezza stessa.

Dopo aver definito all'art. 900 le luci, questo articolo stabilisce come esse devono essere conformate; al successivo art. 902 si stabilisce che l'apertura la quale non osserva le prescrizioni dell'art. 901 si considera comunque una luce, ma che il vicino ha il diritto imprescrittibile di richiederne la regolarizzazione.
La prescrizione del primo comma è rivolta a garantire il vicino da ingressi abusivi e quindi l'inferriata deve essere di sufficiente robustezza; non è consentito sostituire l'inferriata con un vetro non apribile, se esso non è a prova di effrazione.


L'inferriata, prevista per tutelare la sicurezza del fondo vicino, deve essere tale da non consentire il passaggio neppure di un bambino. Non deve consentire il passaggio di una testa perché ciò consentirebbe di esercitare una veduta diretta od obliqua.
La grata, prevista per impedire l'immissione di oggetti all'esterno, non deve avere una superficie libera di ogni maglia superiore a 3 cm quadrati (per maglie quadrate significa un lato interno di cm. 1,73).
Sia inferriata che grata non devono sporgere oltre la superficie della parete.




Ecco come si misura l'altezza della soglia della luce se il piano al di sotto di essa è inclinato, oppure se è inclinata la soglia (sopra).



Sopra: La luce deve anche rispettare l'altezza minima di m 2,5 rispetto al fondo del vicino, salvo il caso illustrato sotto.
Nel caso III la soglia a scivolo va misurata nella sua parte più alta.



Il terzo comma prevede une deroga per gli scantinati quando non è possibile rispettare la distanza minima dal suolo del vicino B, Fermo restando che all'interno la soglia deve essere a m. 2,5 dal pavimento, all'esterno può essere anche a filo del suolo; però deve essere anche a filo del proprio soffitto.





Nel caso ora visto l'altezza minima della soglia è posta solo nell'interesse di B il quale può liberamente alzare il livello del proprio fondo fino a filo della soglia.






Quando il fondo di B è costituito da un lastrico solare, la soglia della luce deve essere a m 2,5 perché la riduzione a m 2 si ha solo quando la luce è in un locale posto al secondo piano rispetto ai piani calpestabili esterni.





Nel caso in cui invece di un lastrico solare vi sia un tetto di B, il problema si complica! A potrebbe avere la soglia della luce solo a m 2 dal proprio pavimento; ma però all'estero deve comunque osservare m 2.5 dalla proprietà di B.
Attenzione: se r fosse una veduta, la distanza da B dovrà essere di m 3 (art. 907).




Nulla impedisce ad A di procurasi più luce trasformando il tratto di parete ab in una parte di vetro o opaco o di vetrocemento o di mattonelle di vetro opaco. Ciò non impedisce infatti a B di costruire in aderenza o di sostituire la parete con una di mattoni se vuol costruirvi contro.




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