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Art. 879 - Edifici non soggetti all'obbligo delle distanze o a comunione forzosa

Alla comunione forzosa non sono soggetti gli edifici appartenenti al demanio pubblico e quelli soggetti allo stesso regime, né gli edifici che sono riconosciuti di interesse storico, archeologico o artistico, a norma delle leggi in materia. Il vicino non può neppure usare della facoltà concessa dall'art. 877.
Alle costruzioni che si fanno in confine con le piazze e le vie pubbliche non si applicano le norme relative alle distanze, ma devono osservarsi le leggi e i regolamenti che le riguardano.

Solo il secondo comma ha sollevato qualche problema interpretativo.
La giurisprudenza ha precisato che la norma si applica anche in presenza di strade private di uso pubblico (cioè gravate da servitù pubblica di passaggio) e a strade vicinali di pubblico transito. E' tale anche una strada realizzata in esecuzione di un piano regolatore anche se non ufficialmente divenuta di proprietà del Comune.
Le Chiese non sono escluse dall'obbligo della comunione del muro.

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