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Art. 878 - Muro di cinta

Art. 878 - Il muro di cinta e ogni altro muro isolato che non abbia un'altezza superiore ai tre metri non è considerato per il computo della distanza indicata dall'art. 873.
Esso, quando è posto sul confine, può essere reso comune anche a scopo d'appoggio, purché non preesista al di là un edificio a distanza inferiore ai tre metri.


I muri di cinta possono essere più alti o meno alti di 3 metri. Quelli più alti di tre metri sono equiparati in tutto e per tutto a muri di fabbrica, ad una costruzione, e quindi ricadono sotto il regime degli articoli precedenti: devono rispettare le distanze legali per le costruzioni e il vicino deve rispettarle rispetto ad essi.
I muri di altezza inferiore a m 3 possono essere muri di cinta o muri di fabbrica.
Il muro di cinta può essere collegato ad un edificio oppure essere isolato.
Muro di cinta è quello che ha la funzione di delimitare parzialmente o totalmente una proprietà per impedire l'ingresso di cose o persone, per impedire immissioni, per servire di riparo dal vento, per impedire che il vicino guardi nel terreno, ecc. ed ha entrambe le facce libere; se vi è addossato un fabbricato diventa anch'esso muro di fabbrica. Così pure un muro che sostiene un terrapieno. Però la Cass.:" Nel caso, peraltro, di fondi a dislivello, nei quali adempiendo il muro anche ad una funzione di sostegno e contenimento del terrapieno o della scarpata, una faccia non si presenta di norma come isolata e l'altezza può anche superare i tre metri, se tale è l'altezza del terrapieno o della scarpata; pertanto, non può essere considerato come costruzione, ai fini dell'osservanza delle distanze legali il muro che, nel caso di dislivello naturale, oltre a delimitare il fondo, assolve anche alla funzione di sostegno e contenimento del declivio naturale, mentre nel caso di dislivello di origine artificiale deve essere considerato costruzione in senso tecnico - giuridico il muro che assolve in modo permanente e definitivo anche alla funzione di contenimento di un terrapieno creato dall'opera dell'uomo" (8144/2001).
I l muro realizzato a confine per la recinzione della proprietà, qualora sia unito - con una platea in cemento realizzata sotto il piano di campagna - ad altro muro edificato a ridosso ed in corrispondenza di esso, perde la natura di muro di cinta per acquistare quella di vera e propria costruzione da edificarsi nel rispetto delle distanze legali (Cass. 12459/2004).
Un muro può essere qualificato come muro di cinta quando ha determinate caratteristiche: destinazione a recingere una determinata proprietà, altezza non superiore a tre metri, emergere dal suolo ed avere entrambe le facce isolate dalle altre costruzioni; in presenza di tali caratteristiche è applicabile la disciplina prevista dall'art. 878 cod. civ. e dalle norme di esso integrative, in ordine all'esenzione dal rispetto delle distanze tra costruzioni; tuttavia tale normativa si applica anche nel caso in cui si abbia un manufatto in tutto o in parte carente di alcune di esse, purché sia idoneo a delimitare un fondo e gli possa ugualmente essere riconosciuta la funzione e l'utilità di demarcare la linea di confine e di recingere il fondo (Cass.. 8671/2001).
La nozione di muro isolato è poco chiara e mai chiarita! In sostanza è un muro con facce libere e inferiore a tre metri di altezza, che non ha funzione di recinzione o di delimitare il confine.
Questi muri vanno distinti dai muri di fabbrica che svolgono diversa funzione o che sono costruiti in previsione di far parte di un edificio.
I muri di cinta e quelli isolati possono essere costruiti sul confine o arretrati.
Il muro di cinta deve rispettare le distanze poste a tutela di vedute (Cass. 699/1983).
Il secondo comma è anch'esso poco chiaro: quando il muro di cinta o isolato è posto a meno di m 1,5 dal confine il vicino può costruirvi in comunione o in aderenza purché oltre il muro non vi sia già un edificio a distanza inferiore di tre metri dal confine. Si presuppone quindi che il muro non sia sul confine e che non vi sia già un edificio posto a meno di tre metri (dal confine o dal muro o dall'edificio??). Dice la Cass. " Tenuto conto che ai sensi dell'art. 878 secondo comma cod. civ. il vicino può costruire in appoggio al muro di cinta rendendolo comune, purché non sia violata la distanza di tre metri dalla costruzione esistente al di là del muro , costituisce, in tale ipotesi, esercizio legittimo dei poteri inerenti al diritto di proprietà, che altrimenti verrebbe limitato dall'opera del vicino, costruire in aderenza al muro di cinta senza l'obbligo di renderlo comune, obbligo che non è previsto dalla citata norma. Nella specie la Corte, nel formulare il principio sopra richiamato, ha ritenuto legittima l'installazione di una parete in ondolux realizzata in aderenza al muro di recinzione della confinante proprietà edificato dal vicino" (8807/2003).
La regola non si applica se contro il muro di cinta vi è già una costruzione in aderenza.


B può costruire sul confine RS purché su A non vi sia un edificio a distanza inferiore a m 3.







 

 

 

 


 

 

 


I e II) Il muro di cinta ab può essere reso comune da B; egli però non può incorporarlo in una sua fabbrica né costruirvi in aderenza perché vi è la precedente costruzione A a meno di m 3 dal confine.
III) Il muro di cinta ab non incide sulle distanze e B deve rispettare la distanza di m 3 dal balcone di A.




Anche il muro di sostegno ab, di proprietà di B, viene considerato muro di cinta.





Anche la cancellata è un muro di cinta e quindi se esso è di A, come in figura, B può acquistarne la comunione e sostituirlo con un muro pieno.






Si considera muro di cinta anche quello che è infisso o appoggiato con le sue teste nel muro perimetrale di un edificio al fine di chiudere o proteggere una chiostrina o pozzo di luce. B può costruire a m 3 di distanza.





Nella situazione sotto raffigurata A e B possono costruire a m 1,5 dal confine con sopra il muro di cinta.
Sia ora il caso che solo A abbia costruito a m. 1,5 e abbia aperto una finestra, cosa lecita. Se A alza il muro oltre m 3 esso non è più muro di cinta ma un muro di fabbrica da cui si devono osservare le distanze di cui all'art. 873.
Se B non si oppone alla sopraelevazione (atto emulativo?) non può appoggiarsi al muro, ma deve stare a m. 3 da esso.
Se gli edifici A e B fossero stati costruiti a distanza di m 1,5 dal muro, esso non si potrebbe sopraelevare perché si verrebbero a creare due intercapedini larghe solo m 1,5.

A possiede l'edificio M a m 1,5 dal confine su cui vi è il muro di cinta ab . Egli costruisce il locale L coprendolo con il solaio bc e appoggiandosi al muro di cinta.
Il muro non è più di cinta ma diventa muro di fabbrica.
B, se vuole costruire a sua volta, si trova di fronte a due alternative: B può coprire anch'egli lo spazio libero N e poi può anche sopralevare purché a 3 m dalla parete di M.





Oppure rinunzia al locale N e costruisce il suo edificio tutto a 3 m dal confine e dalla faccia ab muro di cinta.







Se A ha alzato il muro di cinta oltre m 3 e ha creato il locale L, anche B può costruire per l'altezza ac poiché il muro non è più di cinta.
Però se supera tale altezza, deve stare a 3 m dalla faccia ab del muro.



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