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Art. 892 - Distanze per gli alberi

Chi vuole piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:
1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;
2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;
3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.
La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno, o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.
La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.
Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro. Per canale si intende sia quello naturale che quello artificiale.


Vediamo di chiarire la portata della norma distinguendo due situazioni: quella in cui gli alberi devono essere piantati e quella in cui gli alberi già insistono sul terreno.
L'obbligo di rispettare determinate distanze è rivolto sia ad evitare l'invasione del fondo altrui con radici, sia che gli alberi tolgano luce e vista. Quindi sussiste anche se l'albero è piantato in una vasca ricavata nel terreno. Non vale per piante in vaso mobile.
La distanza si misura a partire dal punto della semina o dalla base esterna dell'albero piantato, a livello del terreno. Per un albero adulto, rispetto a cui non è possibile stabilire se è nato o se è stato piantato oppure di quanto è cresciuto nel tempo, si dovrà necessariamente misurare la distanza dal centro del tronco. Nulla vieta di piantare un albero a tre metri di distanza e poi di forzarlo a crescere in direzione del terreno del vicino!
Premetto che le espressioni usate dal legislatore sono alquanto infelici dal punto di vista botanico perché egli ha preteso di distinguere le piante a seconda che esse siano di alto fusto, di medio fusto o arbusti, senza rendersi conto che lo sviluppo di una pianta non può essere determinato in astratto, ma solo in relazione alle concrete condizioni climatiche ed alle modalità di coltivazione. La stessa pianta, ad es. un Ficus elastica, può essere una pianta d'appartamento a Bolzano e una pianta d'alto fusto in Sicilia (o un bonsai a Roma!). Anche la nozione di arbusto è, spesso, solo orientativa perché molti di quelli che noi consideriamo arbusti possono, col tempo, diventare alberelli e alberi (bosso, fino a 16 metri; corniolo, 8 m; ginepro, 15 m; salicone, 8 m; alloro, 12 m; carpino, 25 m; nocciolo, 10 m, sorbo degli uccellatori, 15 m. ecc.).
La conseguenza di questo fatto è però grave sul piano giuridico: significa che l'obbligo di rispettare le distanze (o il diritto di chiederne il rispetto) non sempre scatta nel momento in cui la pianta viene piazzata nel terreno, ma solo nel momento in cui è chiaro che essa si avvia ad essere un albero piuttosto che un arbusto. È ovvio però che se una persona pianta un noce o un castagno a giusta distanza da altri alberi, con il suo spazio vitale, si deve presumere che intenda farlo sviluppare regolarmente.

Alberi da piantare
La prima situazione è regolata dall'art. 892 il quale ci dice che chi vuol piantare o seminare alberi in vicinanza del confine deve osservare le distanza stabiliti da regolamenti od usi locali oppure, se questi mancano, le seguenti distanze:
- Le piante di alto fusto (quali noci, castagni, querce, pini, cipressi, olmi, pioppi, platani, ecc.) a tre metri dal confine. Diciamo quindi, a lume di naso, e tenuto conto degli esempi proposti dal legislatore, che sono di alto fusto (e nella nozione di fusto vanno comprese le ramificazioni principali) le piante che, nella zona climatica in cui vengono piantate, supereranno agevolmente i sei-sette metri di altezza complessiva o che hanno un tronco, prima delle biforcazioni, di più di tre metri di altezza. Non sono di alto fusto, di conseguenza, meli, peri, susini, peschi, sambuchi, evonimi, ecc. La distinzione comunque va fatta in concreto, rispetto allo specifico albero piantato: una betulla può arrivare all'altezza di venticinque metri, ma se è stata capitozzata per formare una chioma a due metri da terra, non diventerà mai di alto fusto. La Cassazione ha sostenuto il contrario affermando che comunque la pianta potrebbe poi diventare di alto fusto, ma è decisione irrazionale ed in contrasto con l'art. 892 CC che prevede espressamente che castagni e robinie vengano potati a ceppaia.
- Le piante non di alto fusto ad un metro e mezzo dal confine. La norma stabilisce che si considerano tali gli alberi il cui fusto si ramifica ad un altezza non superiore a tre metri.
- Gli arbusti (anche più alti di tre metri), le viti, le piante rampicanti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza, in concreto, non superiore a due metri e mezzo (pare che il legislatore si riferisca all'altezza del tronco prima delle biforcazioni), possono essere piantati a mezzo metro dal confine. A questa regola generale fanno eccezione:
- le siepi di piante che vengono ottenute recidendole in modo da sfruttare i polloni del ceppo (castagno, ontano, ecc.), da piantare ad un metro di distanza;
- le siepi di robinie, da piantare ad un metro e mezzo (hanno ampio apparato radicale).
Siepe non è solamente la siepe di recinzione, ma anche quella che serve ad altri scopi, quale tenere lontano animali, proteggere dal vento o dal rumore, ecc. Il legislatore contempla quindi tre tipi di siepi:
- quella di canne, cespugli, arbusti, anche se più alti di tre metri; in questo tipo dovrebbero rientrare i bambù (distanza mezzo metro);
- quella di ceppaie, cioè di piante di alto fusto tagliate periodicamente vicino al ceppo (distanza un metro); la Cassazione ha affermato che la regola vale per ogni tipo di pianta di alto fusto usata per siepi e che il taglio a ceppaia è solo un esempio; anche altri tipi di taglio o potatura possono portare allo stesso risultato;
- quella di robinie (distanza due metri).
Le distanze ora viste non devono essere osservate quando sul confine vi è un muro (ovviamente senza aperture), poco importa se comune o di proprietà esclusiva di uno dei due confinanti, a condizione che le piante siano potate in modo da non superare l'altezza del muro. Ricordo che il muro sul confine può essere alto fino a tre metri (art. 878 CC); se però si ha il diritto di tenere sul confine un muro di maggior altezza, anche le piante possono essere fatte crescere vicino ad esso fino alla sua altezza. Ciò vale anche per il caso in cui sul confine vi sia il muro di una costruzione qualsiasi, privo di aperture, ma le piante devono rispettare la distanza dagli spigoli iniziali e finali del muro (non si può piantare l'albero sullo spigolo della casa altrui). La presenza di altro tipo di recinzione (rete, filo spinato, staccionata) non incide sulle distanze in esame.
Ciò significa che il confinante in questo caso non può protestare ed agire prima che le piante abbiano superato l'altezza del muro. E che il proprietario delle piante, se è un tipo rognoso, può scegliere fra accorciare le piante o alzare il muro fino alla massima altezza consentitagli!
In tutti gli altri casi ora visti il confinante può esigere che si estirpino le piante cresciute o piantate a distanza non legale; per quanto detto sopra, in alcuni casi invece di estirpare la pianta, potrà essere sufficiente potarla in modo da darle una struttura definitiva che le consente di rientrare in una categoria inferiore.

Piante già esistenti
La seconda situazione dà origine a situazioni più complesse in quanto occorre distinguere i casi in cui si è acquisito il diritto di tenere la pianta a distanza minore di quella legale, da quelle in cui il diritto non è ancora stato acquisito.
Il diritto in questione (in termini tecnici è una servitù) può essere acquisito o per contratto, o per "destinazione del padre di famiglia" (ad esempio a seguito di divisione del terreno il confine è venuto a trovarsi presso l'albero oppure il proprietario dell'albero ha venduto il terreno stesso confinante) oppure per usucapione ventennale; questa situazione è la più frequente e si realizza quando il confinante per almeno vent'anni non reagisce al fatto che una pianta sul fondo vicino cresca a distanza non legale (i venti anni non decorrono, secondo logica, dal momento in cui l'albero germoglia dal seme, ma dal momento in cui è chiaro, in concreto, che diverrà una pianta superiore e tre metri). Si tenga inoltre presente che per le piante anteriori al 1942 valgono le diverse distanze legali indicate dal precedente codice civile del 1865, comunque pressoché identiche (in esso, più chiaramente di oggi, ad es. in relazione a robinie, gelsi, si distingueva a seconda della conformazione data alla pianta).
Se il diritto non è ancora stato acquisito, il confinante può richiedere in qualunque momento che l'albero venga reciso o ridotto nel senso già detto sopra.
Nel caso in cui si è acquisito il diritto, si può conservare l'albero, ma se questo muore o viene abbattuto non può essere sostituito. In altre parole il diritto sussiste "vita natural durante" dell'albero. La Cassazione ha detto che per quelle piante di cui si sfruttano i polloni (castagno per pali o travi), il taglio dell'albero non obbliga all'eliminazione della ceppaia.
Unica eccezione: la legge consente di sostituire l'albero o gli alberi che facciano parte di un filare lungo il confine. Non quindi se l'albero è il primo di un filare perpendicolare al confine. Non è chiaro che cosa succeda se viene tagliato l'intero filare; è probabile che si perda il diritto di ripiantarlo.

Come si misurano le distanze. Se il terreno è molto scosceso, l'albero può essere molto vicino al fondo di B, ma si consideri che le radici sono a distanza legale. Se l'albero è nato sul posto, la distanza si misura dal centro del tronco.

Se vi è un muro divisorio, non si osservano le distanze per piantare alberi se gli stessi vengono contenuti in modo da non superare l'altezza del muro.
La norma non si applica se nel muro vi sono finestre o vani luciferi che si vedono diminuire la luce.

 

Le distanze non si osservano per le piante rampicanti e B non è obbligato ad acquistare la comunione del muro di A.
Quindi l'esistenza di piante rampicanti sul muro non lo fa presumere comune.


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