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Art. 890 - Distanze per fabbriche e depositi nocivi e pericolosi

Chi presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, vuole fabbricare forni, camini, magazzini di sale, stalle e simili, o vuol collocare materie umide o esplodenti o in altro modo nocive, ovvero impiantare macchinari, per i quali può sorgere pericolo di danni, deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza.

Per costruire locali o strutture in cui si svolgono attività che possono provocare danni al vicino, per depositare materiali nocivi o pericolosi, per impiantare macchinari, occorre rispettare dal fondo del vicino la distanza stabilita da leggi o regolamenti o, in mancanza, una distanza che eviti danni. Ciò anche se sul confine vi è un muro divisorio, poco importa se comune o meno.
Poiché la norma non stabilisce precisi parametri e l'elencazione di ipotesi è puramente indicativa, si dovrà valutare la situazione caso per caso. Però la distanza minima indicata da regolamenti è inderogabile e non è necessario valutarle la pericolosità del deposito (ad es. per un deposito di esplosivi, di gas liquido).
La distanza da osservare può essere anche superiore a tre metri
Un pollaio rientra nella nozione di stalla; non possono essere fatte rientrare nella norma le arnie di api (la Cass. 10912/1991 dice molto amenamente che comunque l'apicoltore deve sistemarle in modo da evitare che lo sciame invada i terreni altrui, come se le api si allontanassero solo di pochi metri!
Per gli allevamenti all'aperto di animali la Cass. ha detto che l'art. 890 si applica ad un allevamento industriale di polli (14354/2000); però per un allevamento all'aperto si dovranno semmai applicare le norme sulle immissioni.
Per le canne fumarie e comignoli, in mancanza di norme regolamentari, si applica l''art. 890 (Cass. 3199/2002).
Secondo la Cassazione, per cisterna si intende solo il deposito di acqua e quindi la cisterna per il gasolio o per altri liquidi (vini, mosti) è regolata dall'art. 890 e non dall'art. 889 (6217/1992). E' però decisione troppo formale visto che è senza dubbio più pericolosa una infiltrazione di gasolio che una di acqua!


Se B ha costruito una stalla contro il muro comune senza adottare cautele per evitare danni al muro, non deve abbattere la stalla, ma solo fare i lavori necessari per evitare i danni.








L'ammasso di materiali contro il muro del vicino può essere fatto, ma non deve cagionare danno al muro o produrre esalazioni nocive.




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