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Art. 885 - Innalzamento del muro comune

Ogni comproprietario può alzare il muro comune, ma sono a suo carico tutte le spese di costruzione e conservazione della parte sopraedificata. Anche questa può dal vicino essere resa comune a norma dell'art. 874.
Se il muro non è atto a sostenere la sopraedificazione, colui che l'esegue è tenuto a ricostruirlo o a rinforzarlo a sue spese. Per il maggiore spessore che sia necessario, il muro deve essere costruito sul suolo proprio, salvo che esigenze tecniche impongano di costruirlo su quello del vicino. In entrambi i casi il muro ricostruito o ingrossato resta di proprietà comune, e il vicino deve essere indennizzato di ogni danno prodotto dall'esecuzione delle opere. Nel secondo caso il vicino ha diritto di conseguire anche il valore della metà del suolo occupato per il maggiore spessore.

Qualora il vicino voglia acquistare la comunione della parte sopraelevata del muro, si tiene conto, nel calcolare il valore di questa, anche delle spese occorse per la ricostruzione o per il rafforzamento.

La norma deroga alla normativa generale sulla comunione e quindi è norma eccezionale non applicabile per analogia. Quindi, ad es., lo spazio sovrastante del muro può essere usato esclusivamente per la sopraelevazione e non è consentito ogni uso che impedisca all'altro comproprietario di farne pari uso (art. 1102 C.C.) o che violi diritti acquisiti nella parte preesistente o che impedisca di utilizzare il muro per la sua funzione. Ognuno dei comproprietari non può avere, in forza di questo articolo, più diritti e facoltà di quelle che spetterebbero al proprietario esclusivo e devono essere rispettate le norme su distanze e vedute.
Se gli altri condomini intendono anch'essi concorrere alla sopraelevazione del muro comune, viene meno la ragion d'essere della norma. La loro intenzione può essere desunta da un comportamento tacito, senza bisogno di un interpello.
La sopraedificazione su una costruzione non in appoggio al muro comune sul confine, pure in caso di proiezione con aggetti nell'area del muro, non ne costituisce innalzamento, sicché al riguardo non può trovare applicazione la disciplina dell'art. 885 C.C. (Cass. 4724/1981)

L'innalzamento del muro può essere parziale sia per quanto concerne la lunghezza del muro che per il suo spessore. Anche il materiale e la tecnica costruttiva possono essere scelti liberamente.
Il codice non dice come posizionare il nuovo muro di minor spessore (al centro, tutto vero A, tutto verso B). Se nel muro vi sono tubi o canne fumarie, chi costruisce deve curare a sue spese il loro prolungamento.
La Cass. 994/1971 ha stabilito che il muro deve essere a filo della proprietà di chi costruisce. Quindi NON come sopra illustrato (A deve costruire nel punto b ).




B può costruire il suo muro nelle due posizioni indicate.
Se però il muro costruito non è idoneo a consentire ad A di utilizzarlo per costruirvi in appoggio, A avrà il diritto di ingrossarlo occupando gli spazi s o c .



Se A ha costruito il muro sulla sua metà, B potrà costruire a sua volta senza nulla pagargli e tutto il muro diventerà comune.










A sopraeleva il vecchio muro abcd ; se lo spessore è insufficiente può demolire il vecchio muro o ingrossarlo dal suo lato e quindi sopraelevarlo.
Se esigenze tecniche richiedono di ingrossare il muro dalla parte di B, A lo può fare ma deve indennizzare B per eventuali danni e pagargli la metà del valore del suolo occupato.



 

 

B, se necessario, può anche costruire il suo muro di ingrossamento nel modo raffigurato; si badi che non è una costruzione in aderenza perché essa posa sulla risega delle fondamenta, che sono comuni.
Però la parte hg può essere eretta solo se non si devono rispettare distanza da edifici sul fondo A.





B ha il diritto di innalzare il muro, ma anche quello di approfondirlo, ad esempio per costruire ambienti sotterranei o per migliorare le fondamenta della casa.

 

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