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Art. 883 e 884 - Abbattimento di edificio appoggiato al muro comune

Art. 883 - Il proprietario che vuole atterrare un edificio sostenuto da un muro comune può rinunziare alla comunione di questo, ma deve farvi le riparazioni e le opere che la demolizione rende necessarie per evitare ogni danno al vicino.
Art. 884 - Il comproprietario di un muro comune può fabbricare appoggiandovi le sue costruzioni e può immettervi travi, purché le mantenga a distanza di cinque centimetri dalla superficie opposta, salvo il diritto dell'altro comproprietario di fare accorciare la trave fino alla metà del muro, nel caso in cui egli voglia collocare una trave nello stesso luogo, aprirvi un incavo o appoggiarvi un camino. Il comproprietario può anche attraversare il muro comune con chiavi e catene di rinforzo, mantenendo la stessa distanza. Egli è tenuto in ogni caso a riparare i danni causati dalle opere compiute.
Non può fare incavi nel muro comune, né eseguirvi altra opera che ne comprometta la stabilità o che in altro modo lo danneggi.

Il diritto di immettere, cioè di costruire utilizzando il muro comune e di immettere travi nel muro comune è imprescrittibile e non occorre preavviso al confinante né il suo consenso. Se, come di regola, per eseguire il lavoro si deve bucare tutto il muro, occorrerà il previo consenso del vicino; se non acconsente si deve ricorrere al giudice.
Il vicino può reagire solo se teme per la stabilità o integrità del muro o altri danni e solo in tal caso può pretendere di essere rassicurato (garanzia per danni, consulenza tecnica, ecc.).
E' norma speciale e tassativa che non ammette interpretazione analogica (ad es. allo inserimento di tubi)
La trave può essere accorciata dal vicino se egli ha eguale bisogno di appoggiare una sua trave. Egual diritto non sussiste per tiranti e catene.
Nello spessore del muro si computa anche l'intonaco.
In genere sono consentite tutte le opere che non precludono al vicino il diritto di utilizzare allo stesso modo il muro e che non creino pregiudizio alla consistenza e durata del muro.
Posso usucapirsi servitù di appoggio od immissione, se sono apparenti.


B può incastrare un trave o un tirante o una catena fino a 5 cm dalla superficie verso A.
Se A vuole incastrare un trave a sua volta, può accorciare il precedente fino a metà del muro, a sue spese.




Non sempre è necessario accorciare la trave; la nuova trave può essere affiancata o sovrapposta alla precedente.







Se la statico lo consente, B può appoggiare una volta anche oltre la metà del muro. Se A dovesse aver concreto bisogno di utilizzare tutta la sua metà di muro, potrebbe chiedere a B di tagliare la parte di volta eccedente, con spesa a carico di B.





Se ha A costruito per primo ed ha fatto la nicchia del muro, e successivamente B acquista la comunione del muro, non può pretendere l'eliminazione della nicchia.





L'art. 884 C. C. regola la immissione di elementi strutturali come travi e tiranti che incidono sulla statica del muro. È sempre consentita l'immissione nel muro comune, fino alla metà di esso, di altri elementi costruttivi come mensole, scalini, solette.


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