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Sez. VII - Dello stillicidio - Art. 908 - Scarico delle acque piovane

Art. 908 - Il proprietario deve costruire i tetti in maniera che le acque piovane scolino sul suo terreno e non può farle cadere nel fondo del vicino.
Se esistono pubblici colatoi, deve provvedere affinché le acque piovane vi siano immesse con gronde o canali. Si osservano in ogni caso i regolamenti locali e le leggi sulla polizia idraulica.

La regola per lo stillicidio di acque piovane dal tetto è alquanto semplice: il proprietario può costruire il tetto come vuole, anche con le falde spioventi verso il fondo confinante, ma non può far cadere le acque su di esso. Le acque devono essere convogliate sul proprio fondo o, se esistenti, nei pubblici canali di raccolta.
La falda del tetto non può essere fatta sporgere oltre il confine perché verrebbe ad invadere il suo spazio aereo e la presenza dello spiovente sul confine, non impedisce la costruzione in aderenza. Il proprietario del tetto dovrà provvedere a raccogliere adeguatamente le acque.
Non si deve confondere lo stillicidio dal tetto con il diritto di far defluire le acque sul fondo del vicino a norma dell'art. 913 C.C.. Le acque che cadono da un tetto privo di canale di gronda si disperdono naturalmente sul terreno e defluiscono secondo le naturali pendenze e il vicino deve tollerare tale deflusso. Se però vi è un tubo di gronda che raccoglie le acque in un unico punto, così che da esso si forma una specie di torrentello, il vicino non è tenuto a subire questo aggravamento della situazione naturale idonea a creargli un danno.
Inoltre la servitù di stillicidio concerne esclusivamente la caduta naturale delle acque da un tetto e va tenuta ben distinta dalla servitù che ha come contenuto il diritto di far scorrere acque in modo non naturale sul fondo altrui.



A può far pendere il tetto verso il fondo B, ma deve raccogliere le acque in un canale di gronda che non sporga oltre il confine.
A può acquisire una servitù di stillicidio verso B e allora non occorre il canale di gronda.



La falda del tetto di A, sia essa o meno munita di canale di gronda, non deve sporgere oltre il confine se non ha acquisito una servitù di sporto ( servitus protegendi ); siccome la distanza è inferiore a m 1,5, B può acquistare la comunione del muro di A.
La comunione non è impedita dal fatto che le acque vengano convogliate nella intercapedine cd se B trova il modo di convogliarle altrimenti. La servitù di stillicidio riguarda la caduta delle acque e non il loro deflusso, eventualmente oggetto di diversa servitù.



Se il tetto ab è comune ad A e B, si presume comune anche o spazio cd .
Se il tetto è solo di A e lo spazio cd è comune, A non può farvi cadere le acque del suo tetto, salvo acquisizione di servitù.






B, soggetto a servitù di stillicidio da A, può compiere ogni opera che non impedisca lo stillicidio, ad es. alzando il piano di campagna; se crea un canale di scolo lo dovrà però costruire a m 1 dal confine.



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