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Art. 881 - Presunzione proprietà esclusiva del muro comune

Si presume che il muro divisorio tra i campi, cortili, giardini od orti appartenga al proprietario del fondo verso il quale esiste il piovente e in ragione del piovente medesimo.
Se esistono sporti, come cornicioni, mensole e simili, o vani che si addentrano oltre la metà della grossezza del muro, e gli uni e gli altri risultano costruiti col muro stesso, si presume che questo spetti al proprietario dalla cui parte gli sporti o i vani si presentano, anche se vi sia soltanto qualcuno di tali segni.
Se uno o più di essi sono da una parte, e uno o più dalla parte opposta, il muro è reputato comune: in ogni caso la positura del piovente prevale su tutti gli altri indizi
.

Questo articolo contiene le regole per stabilire chi sia il proprietario di un muro non di fabbrica, con superfici libere, che separa campi, cortili, giardini, orti.
Si presume, salvo prova contraria, che il muro appartenga al proprietario del fondo (elencazione tassativa):
- verso cui è inclinata la superficie superiore del muro (piovente). E' il criterio prevalente. Se il piovente è doppio si deve presumere la comunione del muro (Cass. 1784/1966);
- verso cui vi sono uno o più sporti come cornicioni o mensole.
- verso cui siano stati ricavati nel muro uno o più vani che occupano più di metà del suo spessore. Non sono tali i buchi creati per infiggervi i pali dei ponteggi (covili) al momento della costruzione.
La presunzione viene meno di fronte a titoli che dimostrano l'esclusiva proprietà del muro, salva però l'usucapione di servitù di sporto o di stillicidio.
La presunzione, si ripete, non opera per muri di divisione fra edifici.
Una gronda o un piovente che sporge da un muro qualsiasi non fa presumere che il terreno sottostante sia di proprietà del padrone del muro.
La Cassazione, 1018/1986, ha detto che non fa sorgere presunzione alcuna la presenza di un contrafforte di sostegno del muro; ma mi pare proprio una opinione erronea; il contrafforte uno lo costruisce per sostenere il proprio muro, non il muro di un terzo che può tranquillamente lasciar crollare.




I° - Il muro si presume comune in mancanza di ogni segno a cui ricollegare una presunzione. Il fatto che B abbia costruito il muro a proprie spese non dimostra nulla perché se lo avesse costruito sul terreno di A, il muro sarebbe acceduto al fondo A!
II° - Il muro si ritiene comune per il doppio piovente.
III° e IV - Il muro si presume di A perché vi è il piovente dal suo lato e per il vano ricavato nello spessore del muro per oltre la sua metà;
V° - Il muro si presume di B per la presenza delle lesene di rinforzo.

Se il tratto del muro di cinta bc non è in asse per grossezza con il muro ab ed è costruito con materiali eguali a quelli del tratto cd e commesso ad esso, si presume che tutto il muro abc appartenga ad A e che B si sia solamente attestato nei punto a e c .



Sia invece il muro bc in asse con il muro ab , si possono fare due ipotesi.
a) che A abbia costruito in tal modo, ad esempio autorizzato da B o dla suo dante causa, ed allora si presume che tutto il muro abc è di A.
b) se il tratto bc ha doppio piovente, si presume comune; se poi esso è dello stesso materiale e struttura di ae e cd si presume che A abbia reso comune tutto il preesistente muro di cinta ac , lasciando solo il vecchio tratto bc .




Se il fondo A è recintato con muro a malta e il fondo B è recintato con muri a secco o siepi, si ritiene che il muro ab sia tutto di A.



Il vano nel muro oltre la sua metà , lascia presumere che A sia il proprietario del muro (sotto a sinistra).


La presenza di vani oltre la metà dello spessore, da entrambi i lati, fa presumere la comunione del muro. (Sopra a destra)



Gli addentellati, ammorsature, tagli di presa lasciati da A per consentire un futuro innesto del muro di B non sorreggono alcuna presunzione.





Il fatto che il muro di cinta abcd di B si appoggi od innesti nel muro di A non fa sorgere alcuna presunzione di comunione del muro ad .






Se risulta che le due fabbriche di B sono state appoggiate al muro di A per contratto o per usucapione, la zona bcfg non si presume comune fra A e B e quindi A può aprirvi luci legali.


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