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Art. 907 - Distanza delle costruzioni dalle vedute

Quando si è acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino, il proprietario di questo non può fabbricare a distanza minore di tre metri, misurata a norma dell'art. 905.
Se la veduta diretta forma anche veduta obliqua, la distanza di tre metri deve pure osservarsi dai lati della finestra da cui la veduta obliqua si esercita.
Se si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro in cui sono le dette vedute dirette od oblique, essa deve arrestarsi almeno a tre metri sotto la loro soglia.

La nozione di fondo non è quella catastale ma va riferita alla concreta unità immobiliare (prato, bosco, ecc.)
L'acquisto per convenzione o per usucapione del diritto di tenere la propria costruzione a distanza inferiore a quella legale rispetto all'edificio esistente nel fondo del vicino, non fa sorgere di per sè il diritto di aprire una veduta nel muro di detta costruzione prospiciente il fondo del vicino a distanza inferiore a quella prescritta dall'art. 905, considerata la diversità degli interessi tutelati e del meccanismo di attuazione di tale norma rispetto a quella dell'art. 873 cod. civ. (Cass. 5177/1982).
A i fini della disposizione anzidetta il termine "costruzione" non va inteso in senso restrittivo di manufatto in calce o in mattoni o in conglomerato cementizio, ma in quello di qualsiasi opera che, qualunque ne sia la forma e destinazione , ostacoli , secondo l'apprezzamento insindacabile del giudice di merito, l'esercizio di una veduta. Il problema si pone di solito in relazione a tende, tollerabili se di norma vengono richiuse, ma intollerabili se rimangono sempre aperte; ma la valutazione discrezionale lascia un troppo ampio margine di errore al giudice.
L'obbligo di osservare la distanza dalle vedute riguarda anche i muri di cinta.
La veduta si esercita non solo verso il basso ma anche verso l'alto; cosa da ricordare in relazione alla costruzione di balconi ai piani superiori (a dire il vero non vi è giurisprudenza sul punto). Una massima afferma che la veduta verso il basso dal balcone si esercita perpendicolarmente dal parapetto e quindi non attribuisce il diritto di guardare obliquamente entro il balcone sottostante, che può essere quindi trasformato in veranda.
Si ricorda che la norma sulle distanze non si applica se i fondi sono separati da una strada pubblica (art. 905 C.C.)

A e B devono rispettare la distanza di m 3 complessivi misurati dalla faccia esterna della ringhiera o balaustrata.
Va rispettata però anche la distanza di m 1,5 dal confine e quindi, se A avesse costruito a m.2, B è tenuto a costruire il suo balcone a m. 3,5 da quello di A






Caso I: Ecco come si misura la distanza fra balconi non allineati.







Caso II: Ecco la distanza da osservare per due balconi posti ad angolo retto.





A ha acquistato il diritto di tenere la finestra prospettica r sulla sua parete; se B proprio volesse costruire in aderenza, dovrebbe osservare la distanza di m 3 in ogni direzione. Non potrebbe comunque costruire sopra la finestra e chiuderla entro un vano perché verrebbe meno la funzione stessa della finestra.
Chi ha una finestra ha diritto di vedere (veduta diretta) solo per una distanza di tre metri in ogni direzione; oltre i 3 metri chiunque può costruire e chiudere la vista.



Se invece di una finestra A godesse di un balcone, le distanze da osservare sarebbero quelle illustrate.







A ha acquisito il diritto di avere la luce r . Se B vuole costruire deve rispettare la distanza di m 3 come se r fosse una finestra perché altrimenti verrebbe a diminuire la quantità di luce a cui A ha diritto (così la Cassazione). Ritengo però che potrebbe costruire al di sotto della soglia della finestra r .



Caso analogo al precedente in cui B vuole costruire il muro abcd . Esso dovrà essere costruito a m 3 dalla finestra o dalla luce r che A ha acquisto il diritto di tenere.





Se A ha il diritto di tenere la finestra r , B che intende costruire in aderenza dovrà stare a 3 metri al di sotto della sua soglia.
Se A ha il diritto di tenere la luce r , B può costruire fino alla soglia della stessa perché le distanze per le luci sono poste solo a favore di B.





Anche nel caso in cui A eserciti il suo diritto di veduta da un terrazzo con parapetto, B non potrà costruire in aderenza oltre i 3 metri dalla sommità del parapetto. Se vi fosse una ringhiera, i 3 m si misurerebbero dal piano di calpestio del terrazzo.





Se fra A e B vi è una strada pubblica o una strada privata con servitù di passaggio ad uso pubblico, non si devono rispettare le distanze per le vedute, salvo diverse disposizioni del regolamento comunale.
Non si possono però costruire balconi.



Se A ha acquistato il diritto di veduta r , B non può innalzare il muretto cd, ma deve costruire a 3 m . Quindi la veduta impedisce la costruzione di un muro di cinta, che sono esentati dal rispetto delle distanze solo se non vi ostano diritti acquisiti.





L'apertura r , munita di grata, ma ad altezza tale da consentire di guardare verso B si presume essere una veduta e quindi deve essere rispettata la distanza di m 3. L'apertura s è invece una luce e quindi può essere chiusa costruendovi contro.

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