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Art. 887 - Fondi a dislivello negli abitati
Art. 888 - Esonero dal contributo nelle spese

Se di due fondi posti negli abitati uno è superiore e l'altro inferiore, il proprietario del fondo superiore deve sopportare per intero le spese di costruzione e conservazione del muro dalle fondamenta all'altezza del proprio suolo, ed entrambi i proprietari devono contribuire per tutta la restante altezza.
Il muro deve essere costruito per metà sul terreno del fondo inferiore e per metà sul terreno del fondo superiore.


Il dislivello fra i due fondi deve avere origine naturale. Chi crea un dislivello artificiale è tenuto anche a sostenerlo
Chi ha costruito sul confine il muro inclinato secondo l'andamento della scarpata, ha diritto di raddrizzarlo in aderenza alla costruzione fatta dal vicino sul confine

Art. 888 - Esonero dal contributo nelle spese
Il vicino si può esimere dal contribuire nelle spese di costruzione del muro di cinta o divisorio, cedendo, senza diritto a compenso, la metà del terreno su cui il muro di separazione deve essere costruito. In tal caso il muro è di proprietà di colui che l'ha costruito, salva la facoltà del vicino di renderlo comune ai sensi dell'art. 874, senza l'obbligo però di pagare la metà del valore del suolo su cui il muro è stato costruito.

Le norme integrano quelle precedenti per il caso che i fondi siano a dislivello o che il vicino non intenda partecipare. Anche nel caso di fondi a dislivello il proprietario del fondo inferiore può richiedere la costruzione del muro di cinta in comune e il proprietario del fondo superiore dovrà sostenere per intero la spesa per la costruzione del muro di sostegno fino al livello del proprio terreno. Può optare però per creare una scarpata autosostentantesi e quindi costruire il muro alla base della scarpata, sul confine. Oppure può consentire al vicino di costruire a cavallo del confine facendolo divenire proprietario della striscia di terreno occupata e dell'intero muro. Le spese notarili di costituzione del diritto di costruire sono a carico di chi riceve la striscia di terreno.












La parte ab deve essere pagata tutta da B, ma A deve dargli gratuitamente la metà del suolo occorrente. Il tratto bc deve essere costruito a spese comuni.
Se (figura a destra) il dislivello è artificiale per esigenze di comodità o tecniche, A deve partecipare alla spesa in parti eguali con B e l'altezza di tre metri va misurata dal piano di campagna originario al livello b .


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