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Art. 880 - Presunzione di comunione del muro comune

Il muro che serve di divisione tra edifici si presume comune fino alla sua sommità e, in caso di altezze ineguali, fino al punto in cui uno degli edifici comincia ad essere più alto.
Si presume parimenti comune il muro che serve di divisione tra cortili, giardini e orti o tra recinti nei campi.

Abbiamo visto che il muro costruito contro quello del vicino può essere in semplice aderenza oppure essere incorporato ad esso in modo da formare un unico muro sotto l'aspetto statico.
In questo caso la legge presume, fino a prova contraria, che il muro, avente le caratteristiche di un muro di fabbrica, sia in comunione per tutta l'altezza dell'edificio più basso e per tutta la sua lunghezza del muro più lungo. Si badi bene, non si presume che il muro sia di metà ciascuno per metà verticale, ma bensì pro quota ideale.
Se il muro forma una linea spezzata si avranno tanti muri quanti sono i segmenti della linea.
Se il vicino si è appoggiato contro il muro che sorgeva non a cavallo del confine, ma al di là di esso, entro il terreno confinante, la presunzione sorge solo dopo che si è verificata l'usucapione ventennale del diritto di tenere il proprio edifico in tale posizione illegittima.
Il secondo comma estende la presunzione di comunione anche ai muri di cinta.
Si ritiene che la presunzione non trovi applicazione quando la utilità del muro non è reciproca in quanto le proprietà non sono omogenee. In altre parole non si presume comune il muro di cinta di una villa che la separa dalla campagna. Lo è quello che la divide da un'altra villa.
Si ritiene egualmente che non si presuma comune il muro con volte e spezzate che recinge una intera proprietà.
La presunzione viene meno quando risulta che il muro non è a cavallo del confine, ma entro il confine del terreno cintato e quando vi sono segni materiali che dimostrano l'esclusiva proprietà del muro (pioventi, pluviali, incavi, ecc.).
Per il condominio valgono regole particolari; la Cassazione ha deciso, ad esempio, che il proprietario di una cantina può abbattere il muro non portante che la divide dall'androne dei garage, per usare la cantina come garage (903/1975).

Tra i fabbricati A e B il muro si presume comune per l'altezza ab. Il muro fra B e C si presume comune per l'altezza cd e per tutta la sua lunghezza.





Il fabbricato B ha un terrazzo con parapetto ed un abbaino che ricopre la scala di accesso al terrazzo. Il muro divisorio si presume comune per l'altezza ab . Se non vi fosse l'abbaino, si riterrebbe comune per l'altezza ac .




Contro A sono appoggiati i fabbricati B e C.
La zona abde è comune fra A e B.
La zona bcfg è comune fra A e C.
Il muro fra B e C è comune fino all'altezza h .





Il muro abc si presume comune per tutta la lunghezza ac .






Quando sul prospetto esterno di una facciata i rispettivi cornicioni si estendono fino alla linea centrale del muro, si presume che il muro sia comune. E quindi la linea RS indica il confine invalicabile per sporti, cornicioni, tende, ecc..

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